A chi è rivolto
A cittadini ed Imprese che necessitano di occupare il suolo pubblico.
Descrizione
L'occupazione del suolo pubblico è consentita, in maniera temporanea o permanente, previa autorizzazione rilasciata dal Comune e previo pagamento (se dovuto) dell'importo calcolato per l'occupazione stessa. L'importo verrà calcolato in base alla superficie occupata, al tipo di occupazione ed ai giorni richiesti.
Nel caso di occupazione temporanea di suolo pubblico eseguita senza ponteggi fissi, l'autorizzazione è gratuita.
Come fare
La richiesta di occupazione di suolo pubblico deve essere presentata agli Uffici Comunali utilizzando la funzione online presente in questa pagina oppure recandosi direttamente presso gli Uffici Comunali.
Cosa serve
Se la trasmissione della domanda avviene mediante Sportello OnLine del Comune è necessario autenticarsi con SPID/CIE.
Occorre acquisire due marche da bollo da 16 € (una per la domanda ed una per l'autorizzazione)
Cosa si ottiene
Richiedere permesso di occupazione suolo pubblico.
Tempi e scadenze
L’autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Quanto costa
Le autorizzazioni sono rilasciate previo pagamento (se dovuto) dell'importo calcolato in base alla superficie occupata ed ai giorni richiesti (canone unico occupazione suolo pubblico). Dopo la presentazione della domanda verrete convocati presso gli uffici comunali per il calcolo di quanto dovuto.
Nel caso di occupazione temporanea di suolo pubblico eseguita senza ponteggi fissi, l'autorizzazione è gratuita.
Riferimenti Normativi
Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847 (introduzione canone unico occupazione suolo pubblico)
Condizioni di servizio
Il servizio è soggetto ad autorizzazione Comunale. La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Dopo l'accettazione della domanda verrà trasmesso avviso di pagamento PagoPa con il relativo importo calcolato dall'ufficio in base all'occupazione e le modalità per il ritiro dell'autorizzazione.
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 29/08/2024